Art. 1
In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti i testamenti 28 dicembre 1889 e 7 gennaio 1890, coi quali il fu Pietro Paolo Ardizio di Bellinzago Novarese istituì suo erede universale un ente con sede in quel comune da intestarsi a suo nome e destinato a soccorrere le persone in istato di bisogno specialmente in casi di malattia e per mantenersi agli studi;
Veduta l'istanza degli esecutori testamentarii intesa ad ottenere la erezione del suddetto istituto in ente morale, con facoltà di poter accettare l'eredità dell'Ardizio ascendente a L. 210,105.29;
Ritenuto che con tale sostanza può dirsi assicurata l'esistenza dell'istituto medesimo;
Veduta la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Novara in data 16 luglio 1890;
Vedute le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037;
Udito l'avviso del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'istituto Ardizio Pietro Paolo in Bellinzago Novarese, è eretto in ente morale, con autorizzazione ad accettare la sostanza ereditaria del fondatore, giusta i suaccennati testamenti 28 dicembre 1889 e 7 gennaio 1890.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-03;3917#art-1