Art. 1

In vigore dal 18 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduti i testamenti 28 dicembre 1889 e 7 gennaio 1890, coi quali il fu Pietro Paolo Ardizio di Bellinzago Novarese istituì suo erede universale un ente con sede in quel comune da intestarsi a suo nome e destinato a soccorrere le persone in istato di bisogno specialmente in casi di malattia e per mantenersi agli studi; Veduta l'istanza degli esecutori testamentarii intesa ad ottenere la erezione del suddetto istituto in ente morale, con facoltà di poter accettare l'eredità dell'Ardizio ascendente a L. 210,105.29; Ritenuto che con tale sostanza può dirsi assicurata l'esistenza dell'istituto medesimo; Veduta la deliberazione della giunta provinciale amministrativa di Novara in data 16 luglio 1890; Vedute le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037; Udito l'avviso del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'istituto Ardizio Pietro Paolo in Bellinzago Novarese, è eretto in ente morale, con autorizzazione ad accettare la sostanza ereditaria del fondatore, giusta i suaccennati testamenti 28 dicembre 1889 e 7 gennaio 1890.
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