Art. 2

In vigore dal 19 ott 1890
È approvato lo statuto organico della predetta istituzione con la data 4 aprile 1890 composto di trentasei articoli e che sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Bergamo, addì 1° settembre 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 26 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 164. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-01;3922#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale la societa' degli ospizi marini in Pistoia e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo