Art. 1
In vigore dal 19 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la domanda della società degli ospizi marini in Pistoia per la sua erezione in corpo morale e per l' approvazione del relativo statuto organico;
Vedute le relative deliberazioni dell'autorità tutoria;
Veduti gli atti dai quali risulta che la pia istituzione predetta ha una rendita fissa di annue lire 655 oltre a quella di annue lire 658,90 proveniente dalle contribuzioni dei soci, onde può ritenersi provveduta di mezzi sufficienti alla sua esistenza;
Veduta la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre dello stesso anno sulle opere pie;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La società degli ospizi marini in Pistoia è eretta in corpo morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-09-01;3922#art-1