Art. 2

In vigore dal 14 ott 1890
Tale statuto, portante la data del 20 luglio 1890, e composto di sedici articoli, sarà, d'ordine Nostro, visto ed autenticato dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Montichiari, addì 29 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 16 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 129. Fumagalli. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-29;3910#art-2

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