Art. 1

In vigore dal 14 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Viste le deliberazioni in data 23 dicembre 1889 e 9 luglio 1890 del consiglio provinciale di Padova, e quelle in data 27 marzo e 25 luglio 1890 del consiglio comunale di detta città, relative al riordinamento statutario del locale istituto degli esposti ed alla costituzione della legale sua rappresentanza; Visto il progetto di statuto organico, approvato colle deliberazioni sovracitate in sostituzione dell'antico regolamento economico in data 25 agosto 1836; Viste le deliberazioni 18 marzo e 15 luglio 1890 del consiglio amministrativo di detto istituto e quelle in data 2 maggio e 8 agosto di detto anno della giunta provinciale amministrativa; Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, n. 753; Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell' interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Sono approvate le disposizioni di riordinamento dell'istituto degli esposti di Padova, quali risultano dal nuovo statuto organico, deliberato dagli enti e nei modi sovra-indicati.
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Art. 1 Che riordina l'istituto degli esposti in Padova. — Testo vigente | Portale Normativo