Art. 2
In vigore dal 3 ott 1890
La società è ammessa a godere il trattamento di favore di cui nell' del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col precitato regio decreto del 3 aprile 1890. Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 92. Tarizzo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
L. MICELI.
Storico versioni
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