Art. 2

In vigore dal 3 ott 1890
La società è ammessa a godere il trattamento di favore di cui nell' del regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col precitato regio decreto del 3 aprile 1890. Essa dovrà inviare al Ministero di agricoltura, industria e commercio i bilanci annuali e le notizie statistiche che le saranno da esso richieste. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Brescia, addì 23 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 settembre 1890. Reg. 175. Atti del Governo a f. 92. Tarizzo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. L. MICELI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3898#art-rd-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo