Art. 1

In vigore dal 3 ott 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista l'istanza del 17 maggio 1890 presentata dal presidente dell'associazione dei possessori di caldaie e generatori di vapori nelle provincie dell'Emilia e delle Marche con sede in Bologna, per ottenere l'erezione in ente morale dell'associazione medesima e l' approvazione del relativo statuto organico; Visto il predetto statuto, e ritenuto che esso corrisponde ai fini dell'associazione e alle disposizioni del regolamento per l' esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col regio decreto del 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª); Visti gli del predetto regolamento; Visto l' del codice civile; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'associazione dei possessori di caldaie e generatori di vapore nelle provincie dell'Emilia e delle Marche con sede in Bologna è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico colle modificazioni introdottevi nelle adunanze del 3 maggio e 2 giugno visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3898#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo