Art. 1
In vigore dal 3 ott 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista l'istanza del 17 maggio 1890 presentata dal presidente dell'associazione dei possessori di caldaie e generatori di vapori nelle provincie dell'Emilia e delle Marche con sede in Bologna, per ottenere l'erezione in ente morale dell'associazione medesima e l' approvazione del relativo statuto organico;
Visto il predetto statuto, e ritenuto che esso corrisponde ai fini dell'associazione e alle disposizioni del regolamento per l' esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore, approvato col regio decreto del 3 aprile 1890, n. 6793 (serie 3ª);
Visti gli del predetto regolamento;
Visto l' del codice civile;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'associazione dei possessori di caldaie e generatori di vapore nelle provincie dell'Emilia e delle Marche con sede in Bologna è eretta in ente morale, ed è approvato il suo statuto organico colle modificazioni introdottevi nelle adunanze del 3 maggio e 2 giugno visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-23;3898#art-rd-1