Art. 2
In vigore dal 14 nov 1890
Sono instituiti invece due posti di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione, con l'annuo stipendio di lire duemilaottocento ciascuno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addì 19 agosto 1890.
UMBERTO.
P. Boselli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni
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