Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 14 nov 1890
Sono instituiti invece due posti di professore di armonia, contrappunto, fuga e composizione, con l'annuo stipendio di lire duemilaottocento ciascuno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 19 agosto 1890. UMBERTO. P. Boselli. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-19;7163#art-2