Art. 2

In vigore dal 1 ott 1890
I diritti riscossi negli uffici consolari, ad eccezione di quelli stabiliti nell'appendice della tariffa, sono distribuiti come segue: All'erario negli uffici retti da ufficiali di lª categoria: sui diritti riscossi per atti marittimi, il 65 per cento; sui diritti riscossi per altri atti, l'85 per cento; sui diritti di copia, il 10 per cento. All'erario negli uffici retti da agenti di 2ª categoria: su tutti i diritti, il 10 per cento. Ai Consoli di 1ª categoria: sui diritti degli atti marittimi, il 25 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 15 per cento se sono riscossi negli uffici dipendenti; sui diritti degli altri atti, il 10 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio o nei Vice-Consolati, ed il 15 per cento se sono riscossi nelle agenzie dipendenti; sui diritti di copia l'85 per cento se sono riscossi nel proprio ufficio, il 10 per cento se nei Vice-Consolati, ed il 15 per cento se nelle Agenzie dipendenti. Ai Vice-Consoli di 1ª categoria, capi d'ufficio dipendenti: sui diritti degli atti marittimi il 20 per cento; sui diritti degli altri atti, il 5 per cento; sui diritti di copia, l'80 per cento. Ai Vice-Consoli di 1ª categoria residenti presso i Consoli: sui diritti di atti marittimi riscossi nel Consolato cui sono addetti, il 10 per cento; sui diritti degli altri atti e delle copie riscossi nel Consolato e su tutti indistintamente i diritti riscossi nelle Agenzie dipendenti, il 5 per cento. Nei Consolati a cui sono addetti più d'un Vice-Console, tali quote spetteranno per intero al Vice-Console anziano; dove poi non siavi alcun Vice-Console, le quote medesime passeranno al Console. Ai Consoli di 2ª categoria: su tutti indistintamente i diritti riscossi nel proprio ufficio, il 90 per cento, e negli uffici dipendenti, il 20 per cento. Gli Agenti consolari: su tutti indistintamente i diritti, il 70 per cento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;7087#art-2

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Art. 2 Che determina i diritti da riscuotersi nei regi uffici diplomatici e consolari all'estero, secondo l'annessa tabella. — Testo vigente | Portale Normativo