Art. 1

In vigore dal 1 ott 1890
UMBERTO I per grazia dl Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista la legge colla quale il Nostro Governo è stato autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero; Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno ad interim degli Affari Esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: . I diritti da riscuotersi nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero sono determinati dalla tariffa annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per gli Affari Esteri, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1890.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;7087#art-1

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