Art. 1
In vigore dal 1 ott 1890
UMBERTO I
per grazia dl Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge colla quale il Nostro Governo è stato autorizzato a pubblicare e far osservare una nuova tariffa di diritti da percepirsi dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato per l'Interno ad interim degli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I diritti da riscuotersi nei Regi uffici diplomatici e consolari all'estero sono determinati dalla tariffa annessa al presente Decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Nostro Ministro per gli Affari Esteri, che entrerà in vigore il 1° ottobre 1890.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-10;7087#art-1