Art. 2

In vigore dal 12 set 1890
La eredità stessa è eretta in corpo morale, sotto il titolo «Pia istituzione Rossi» ed è fatto obbligo al comune di presentare entro tre mesi il relativo statuto organico. Dato a Monza, addì 6 agosto 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 20 agosto 1890. Reg. 175 Atti del Governo a f. 35. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3884#art-2

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Art. 2 Che autorizza il comune di Suna (Novara) ad accettare la eredita' dell'ingegnere Antonio Rossi e la erige in corpo morale. — Testo vigente | Portale Normativo