Art. 1
In vigore dal 12 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta l'istanza del comune di Suna in provincia di Novara, per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta a suo favore dall'ingegnere Antonio Rossi con testamento olografo 14 novembre 1883 e successivi codicilli, a scopo di beneficenza;
Vista la deliberazione 22 gennaio 1890 del consiglio comunale, debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa;
Visti gli atti dai quali risulta che, liquidate le passività ed i legati disposti dal testatore, il valore netto dell'eredità ammonta a lire 215,473.65;
Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie e 5 giugno 1850 sulla facoltà ai corpi morali di acquistare beni stabili;
Udito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il comune di Suna è autorizzato ad accettare l'eredità dell'ingegnere Antonio Rossi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3884#art-1