Art. 1

In vigore dal 12 set 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta l'istanza del comune di Suna in provincia di Novara, per ottenere l'autorizzazione ad accettare l'eredità disposta a suo favore dall'ingegnere Antonio Rossi con testamento olografo 14 novembre 1883 e successivi codicilli, a scopo di beneficenza; Vista la deliberazione 22 gennaio 1890 del consiglio comunale, debitamente approvata dalla giunta provinciale amministrativa; Visti gli atti dai quali risulta che, liquidate le passività ed i legati disposti dal testatore, il valore netto dell'eredità ammonta a lire 215,473.65; Viste le leggi 3 agosto 1862 sulle opere pie e 5 giugno 1850 sulla facoltà ai corpi morali di acquistare beni stabili; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comune di Suna è autorizzato ad accettare l'eredità dell'ingegnere Antonio Rossi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-06;3884#art-1

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