Regolamento
Art. 77
In vigore dal 21 set 1890
La lettiera delle stalle dovrà essere fatta con paglia, foglia o altro strame asciutto e spesso rinnovato o con torba.
È assolutamente proibito far lettiere col contenuto di pagliericci appartenuti ad ammalati od a morti di tubercolosi, di vaiuolo o di altra malattia contagiosa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-77