Regolamento

Art. 77

In vigore dal 21 set 1890
La lettiera delle stalle dovrà essere fatta con paglia, foglia o altro strame asciutto e spesso rinnovato o con torba. È assolutamente proibito far lettiere col contenuto di pagliericci appartenuti ad ammalati od a morti di tubercolosi, di vaiuolo o di altra malattia contagiosa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-77

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