Regolamento

Art. 76

In vigore dal 21 set 1890
Le stalle saranno ampie e sufficientemente aereate; nello stesso locale non si terrà che quel numero di vacche determinato dall'autorità municipale in rapporto alla cubatura, coi criteri della più severa igiene (di regola 60 m. c. di ambiente per capo). Il pavimento della stalla sarà lastricato in pietre ben connesse o fatto di asfalto o di altro materiale impermeabile, ed avrà gli scoli necessari. Le pareti ed il soffitto della stalla saranno tenuti costantemente puliti ed imbiancati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-08-03;7045#art-r-76

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