Art. 2
In vigore dal 4 set 1890
Il ricovero stesso è eretto in corpo morale, facendosi obbligo alla congregazione di carità di presentare entro tre mesi il relativo statuto organico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 12 agosto 1890.
Reg. 175. Atti del Governo a f. 22. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3875#art-2