Art. 1
In vigore dal 4 set 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda della congregazione di carità di Portofino (Genova) per essere autorizzata ad accettare l'eredità lasciatale dalla defunta Caterina Gatuzzo vedova Guerello con testamento olografo 27 settembre 1886;
Visti gli atti dai quali risulta l'ammontare dell'eredità stessa, detratti i legati in lire 46,799.75, e lo scopo di tale liberalità essere l'impianto di un piccolo ricovero pei poveri infermi di Portofino;
Vista la deliberazione 25 marzo ultimo della giunta
amministrativa provinciale di Genova;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla facoltà ai corpi morali di acquistare beni stabili e 3 agosto 1862 sull'amministrazione delle opere pie;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
La congregazione di carità di Portofino è autorizzata ad accettare l'eredità Gatuzzo Guerello per l'istituzione di un ricovero per gli infermi della parrocchia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-27;3875#art-1