Art. 4
In vigore dal 12 ago 1890
Il personale insegnante della Scuola si comporrà:
Di un professore di agraria (direttore);
Di un professore di scienze fisiche e naturali (aiuto-direttore);
Di un maestro censore di disciplina, insegnante di lingua italiana, storia, geografia, aritmetica e calligrafia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1890.
UMBERTO.
L. Miceli.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6988#art-4