Art. 2

In vigore dal 12 ago 1890
Alle spese di istituzione della Scuola provvedono la Provincia di Novara con lire 13,000, il Comune di Novara con lire 800, ed il Governo con lire 16,200. Il Comune di Novara provvederà inoltre alle spese di riduzione dei fabbricati necessari alla Scuola ed alla dotazione del podere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;6988#art-2

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Art. 2 Che istituisce in Novara una Scuola pratica di agricoltura. — Testo vigente | Portale Normativo