Art. 2
In vigore dal 19 ago 1890
È approvato il relativo statuto organico, composto di undici articoli, salvo la seguente aggiunta all'articolo 11: «Le funzioni di segretario e tesoriere dell'opera pia saranno gratuitamente disimpegnate dall'ufficio comunale.»
Lo statuto stesso, così emendato, sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 156. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;3860#art-2