Art. 2

In vigore dal 19 ago 1890
È approvato il relativo statuto organico, composto di undici articoli, salvo la seguente aggiunta all'articolo 11: «Le funzioni di segretario e tesoriere dell'opera pia saranno gratuitamente disimpegnate dall'ufficio comunale.» Lo statuto stesso, così emendato, sarà munito di visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 24 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 156. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;3860#art-2

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