Art. 1
In vigore dal 19 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento 24 luglio 1884, con cui il fu Angelo Carmi lasciò al comune di Reggio d'Emilia la somma di lire 15,000, coll'obbligo di erogarne ogni anno la rendita a favore di un domestico e di una domestica secondo le norme seguite per l'opera pia Predabissi di Milano;
Veduta la domanda del municipio di Reggio d'Emilia per essere autorizzato ad accettare il predetto legato, con la costituzione di questo in corpo morale, con l'approvazione del relativo statuto organico;
Vedute le relative deliberazioni dell'autorità tutoria;
Vedute le leggi 3 agosto 1862 e 5 giugno 1850;
Sentito il consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il pio legato Carmi, istituito in Reggio d'Emilia col succitato testamento 24 luglio 1884, è eretto in corpo morale, con autorizzazione a quel municipio di accettare il capitale del legato stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;3860#art-1