Art. 1

In vigore dal 19 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduta la deliberazione 18 settembre 1889 del consiglio comunale di Modugno, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire 80, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Bari; Veduta la deliberazione 12 dicembre successivo della giunta provinciale amministrativa di Bari, che approva quella succitata del comune di Modugno; Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513; Veduto l'art. 3 del detto regolamento; Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È data facoltà al comune di Modugno di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 80 (L. 80). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 142. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. SEISMIT-DODA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-13;3858#art-1

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Art. 1 Concernente l'applicazione della tassa di famiglia nel comune di Modugno. — Testo vigente | Portale Normativo