Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la deliberazione 18 settembre 1889 del consiglio comunale di Modugno, con la quale si è stabilito di applicare nel corrente anno la tassa di famiglia col massimo di lire 80, eccedente il limite normale fissato nel regolamento della provincia di Bari;
Veduta la deliberazione 12 dicembre successivo della giunta provinciale amministrativa di Bari, che approva quella succitata del comune di Modugno;
Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;
Veduto l'art. 3 del detto regolamento;
Udito il parere del consiglio di Stato, il quale ha opinato che l'autorizzazione da concedersi al comune sia limitata a un triennio;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È data facoltà al comune di Modugno di applicare nel triennio 1890-92 la tassa di famiglia col massimo di lire 80 (L. 80).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 luglio 1890.
Reg. 174. Atti del Governo a f. 142. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. SEISMIT-DODA.
Storico versioni
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