Art. 2

In vigore dal 5 ago 1890
L'amministrazione dell'opera pia stessa è affidata alla congregazione di carità di detto comune, la quale è autorizzata ad accettare la eredità che ne costituisce la dotazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3837#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale l'opera pia «Agostino Pagliano» in Laigueglia, affida l'amministrazione della medesima alla locale congregazione di carita' e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo