Art. 1
In vigore dal 5 ago 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento olografo 26 maggio 1886, col quale il defunto capitano marittimo cav. Agostino Pagliano instituiva erede dei suoi beni mobili ed immobili del valore in complesso di circa lire 300,000, con obbligo di diversi legati, un'opera pia da attivarsi nel comune di Laigueglia (Genova) quando la rendita della eredità raggiungesse la somma di annue lire 8000; disponendo che in questo caso nel giorno anniversario della di lui morte si provvedesse annualmente alle seguenti beneficenze elemosiniere, cioè:
1. che la quarta parte dei frutti disponibili venisse assegnata in parti uguali ai poveri d'ambo i sessi dal neonato al vecchio;
2. che un'altra quarta parte fosse destinata per doti in favore di zitelle nubende dell'età fra i 18 e i 25 anni;
3. che la restante metà venisse impiegata nell'acquisto di barche ed attrezzi pescherecci da concedersi ad abili pescatori sotto certe determinate condizioni;
Vista la domanda per la costituzione di detta opera pia in ente morale;
Visto il relativo statuto organico;
Viste le deliberazioni dell'autorità tutoria;
Viste le leggi 5 giugno 1850 sulla capacità di acquistare per parte dei corpi morali e 3 agosto 1862 sulle opere pie;
Visti i pareri del consiglio di Stato in data 5 ottobre 1888 e 18 ottobre 1889;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'opera pia «Agostino Pagliano» del comune di Laigueglia è costituita in ente morale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3837#art-1