Art. 2

In vigore dal 3 ago 1890
Il pio luogo è eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico, con che al citato art. 9 sia aggiunta la clausola, che per la nomina all'insegnante si debba riportare l'approvazione del consiglio provinciale scolastico voluta dal regio decreto 3 novembre 1877. Il detto statuto, che è composto di quindici articoli, sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 11 luglio 1890. Reg. 174. Atti del Governo a f. 93. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. 11 Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3834#art-2

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