Art. 1

In vigore dal 3 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il testamento in data 6 gennaio 1884, col quale il defunto D.r Giuseppe Denti lasciava al municipio di Foligno una casa e disponeva del capitale di lire 27,000 per la fondazione in quella città di una pia casa di lavoro per le figlie dei poveri; Vista la domanda presentata dal sindaco di Foligno, in esecuzione dell'incarico ricevuto dal consiglio comunale, per ottenere la Nostra autorizzazione ad accettare il detto legato, nonché la erezione in ente morale della pia istituzione e l'approvazione del corrispondente statuto organico; Visto il detto statuto organico, in cui all'art. 9 viene deferita al consiglio comunale la nomina della maestra direttrice della pia casa, con l'incarico al consiglio stesso di provvedere che alle alunne sia impartita l'istruzione obbligatoria; Vista la deliberazione 15 settembre 1888, con la quale la deputazione provinciale di Perugia opinò in senso favorevole all'esaudimento della detta domanda; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il comune di Foligno è autorizzato ad accettare il legato disposto dal dott. Giuseppe Denti per la fondazione di una pia casa di lavoro per le figlie dei poveri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3834#art-1

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Art. 1 Che autorizza il comune di Foligno ad accettare il legato «Denti» per la fondazione di una pia casa di lavoro per le figlie dei poveri, la erige in ente morale e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo