Art. 2

In vigore dal 1 ago 1890
L'amministrazione dell'asilo stesso è autorizzata ad accettare il lascito suddetto che costituisce la dotazione patrimoniale del pio istituto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 10 luglio 1890. Reg 174. Atti del Governo a f. 82. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. F. CRISPI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3831#art-2

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Art. 2 Che erige in ente morale l'asilo infantile in Canepa, l'autorizza ad accettare il legato disposto dalla fu Ippolita Fulle e ne approva lo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo