Art. 1

In vigore dal 1 ago 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la istanza dell'esecutore testamentario della fu Ippolita Fulle, diretta a conseguire la erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto organico dell'asilo infantile di Canepa, non che la Nostra autorizzazione ad accettare, in nome e nell'interesse del pio istituto, il legato per la sua fondazione disposto dalla predetta Ippolita Fulle col testamento olografo del 10 dicembre 1884 nei rogiti del notaio Gian Antonio Bardazza di Genova; Visto il testamento stesso, dal quale risulta che il detto legato consiste nella somma di L. 20,000 in titoli di credito; Vista la deliberazione della giunta provinciale amministrativa 27 novembre 1889; Visto le leggi 3 agosto 1862, n. 753 e 5 giugno 1850, n. 1037, non che il regio decreto 26 giugno 1864, numero 1817; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile di Canepa è eretto in ente morale, ed è approvato il relativo statuto organico in data 15 maggio 1890 composto di 21 articoli che sarà, d'ordine Nostro, visto e sottoscritto dal Nostro ministro proponente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3831#art-1

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