Regolamento›Titolo II
Art. 7
In vigore dal 1 ago 1890
La carica di presidente e commissari è gratuita: verranno bensì retribuite quelle di direttore, segretario, cassiere, computista ed inserviente o custode.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-7