Regolamento

Art. 3

In vigore dal 24 mag 1891
Dagli utili lordi prodotti dalla gestione annuale della cassa verrà detratto il 5 per cento da portarsi a credito del fondo a calcolo per l'ammortamento di eventuali perdite. La restante somma di utili netti verrà assegnata per al fondo capitale e per 2/5 sarà erogata in opere di pubblica utilità o beneficenza, sopra proposta del consiglio di amministrazione e previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Qualora il fondo di riserva si riduca ad una misura inferiore ad un 1/10 dei depositi, saranno devoluti ad esso i 9/10 degli utili netti annuali, fino a quando esso abbia raggiunto la misura predetta.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-07-02;3828#art-r-3

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