Art. 3

In vigore dal 13 giu 1890
Con le domande per l'ammissione all' esame, i candidati dovranno presentare al Ministero: a) Fede di nascita; b) Patente elementare di grado superiore; c) Attestato di sana costituzione fisica; d) Attestato di moralità rilasciato nei modi prescritti dall'articolo 330 della legge 13 novembre 1859, dal sindaco o dai sindaci dei comuni nei quali il candidato ha insegnato. e) Certificati dei Consigli scolastici provinciali da cui risulti che l'aspirante ha insegnato lodevolmente per sei anni nelle scuole elementari pubbliche o debitamente autorizzate, e tenuto una condotta irreprensibile sotto ogni rispetto. I candidati possono anche presentare qualunque altro titolo, o documento atto a comprovare il loro valore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-11;6870#art-3

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