Art. 2

In vigore dal 13 giu 1890
Non potrà essere ammesso agli esami chi abbia superato l'età di quaranta anni, salvo che il concorrente non si trovi già al servizio dello Stato, nel qual caso la domanda potrà essere o no, accolta dal Nostro Ministro per la istruzione pubblica, a seconda dell'opera già prestata e del tempo dato all'ufficio governativo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-05-11;6870#art-2

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