Art. 2
In vigore dal 8 giu 1890
È approvato lo statuto organico del pio istituto, in data 20 marzo decorso, composto di quaranta articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 aprile 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 19 maggio 1890.
Reg. 173. Atti del Governo a f. 166. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-27;3761#art-2