Art. 1
In vigore dal 8 giu 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda presentata dal sindaco di Griante per ottenere la erezione in ente morale dell'asilo infantile istituito in quel comune, l'approvazione del relativo statuto organico e la inversione a suo favore della rendita di lire 560 proveniente dal legato Grossi istituito a favore dei poveri del comune stesso;
Visto il detto statuto organico;
Viste le deliberazioni 20 maggio, 18 novembre, 23 dicembre 1886 e 1° marzo 1888 della deputazione provinciale di Como;
Visti gli altri atti corrispondenti;
Vista la legge 3 agosto 1862, n. 753;
Avuto il parere favorevole del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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L'asilo infantile di Griante è eretto in ente morale, ed è autorizzata la inversione della rendita di cui sopra in suo favore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-27;3761#art-1