Art. 2

In vigore dal 21 mag 1890
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Cave, a cui si procederà a norma di legge, le attuali rappresentanze dei due comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal pendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 aprile 1890. UMBERTO. Crispi. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-17;6826#art-2

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