Art. 1
In vigore dal 21 mag 1890
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Rocca di Cave in data 9 dicembre 1889, e quella del Consiglio comunale di Cave in data 19 dicembre 1889;
Veduto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale vigente;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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A partire al 1° luglio 1890 il comune di Rocca di Cave è soppresso e riunito a quello di Cave alle condizioni stabilite d'accordo fra i due comuni e risultanti dalle deliberazioni consigliari succitate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-17;6826#art-1