Art. 1

In vigore dal 21 mag 1890
UMBERTO I per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduta la deliberazione presa dal Consiglio comunale di Rocca di Cave in data 9 dicembre 1889, e quella del Consiglio comunale di Cave in data 19 dicembre 1889; Veduto l'articolo 15 della legge comunale e provinciale vigente; Abbiamo decretato e decretiamo: . A partire al 1° luglio 1890 il comune di Rocca di Cave è soppresso e riunito a quello di Cave alle condizioni stabilite d'accordo fra i due comuni e risultanti dalle deliberazioni consigliari succitate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-04-17;6826#art-1

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