Art. 2
In vigore dal 5 apr 1890
È approvato lo statuto organico del pio istituto, composto di 39 articoli, che sarà visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 febbraio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 marzo 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 178. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
F. CRISPI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-27;3693#art-2