Art. 1

In vigore dal 5 apr 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Vista la domanda presentata dalla direzione dell'asilo infantile Umberto I, del regio parco in Torino, perché il pio istituto sia eretto in ente morale e sia approvato il suo statuto organico; Visto il detto statuto organico; Visti gli altri atti, dai quali risulta che le condizioni del pio luogo sono tali per cui la sua esistenza può ritenersi assicurata; Vista la deliberazione del 16 settembre 1889, con la quale la giunta provinciale amministrativa di Torino ha espresso avviso favorevole all'esaudimento della detta istanza; Viste le leggi 5 giugno 1850, n. 1037 e 3 agosto 1862, n. 753; Udito il parere del consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'asilo infantile Umberto I, del regio parco in Torino, è eretto in ente morale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-27;3693#art-1

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