Art. 2

In vigore dal 2 apr 1890
Per la direzione ed amministrazione, per l'ordinamento interno e per la istruzione del collegio predetto, verranno osservate tutte le norme e le prescrizioni contenute nel regolamento organico approvato per i conservatori femminili con decreto Nostro del 29 giugno 1883, n. 1514, (serie 3ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1890. Reg. 172. Atti del Governo a f. 168. Mandillo. Reg° del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. BOSELLI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-02;3689#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo