Art. 1

In vigore dal 2 apr 1890
UMBERTO I PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto che il reclusorio delle orfane di Racalmuto, trasformato in collegio di Maria con regio dispaccio del 9 luglio 1792, fu dall'epoca della sua fondazione rivolto al fine di istruire ed educare le fanciulle del luogo, a vantaggio ed utilità del pubblico; Visto che quell'istituto, per la sua natura laicale, comprovata dalle tavole di fondazione e dal predetto regio dispaccio, non fu colpito dalla legge 7 luglio 1866, e che non avendo alcun carattere di opera pia, non è soggetto neppure alla legge 3 agosto 1862; Volendo ordinare quel collegio in modo che riesca utile alla pubblica educazione, al quale unico fine fu fondato; Sentito il parere del consiglio di Stato del 9 agosto 1889; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il collegio di Maria di Racalmuto (provincia di Girgenti), è dichiarato istituto pubblico educativo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e dalle potestà scolastiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-02;3689#art-1

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Art. 1 Che dichiara istituto pubblico educativo il collegio di Maria di Racalmuto, in provincia di Girgenti. — Testo vigente | Portale Normativo