Art. 1
In vigore dal 2 apr 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto che il reclusorio delle orfane di Racalmuto, trasformato in collegio di Maria con regio dispaccio del 9 luglio 1792, fu dall'epoca della sua fondazione rivolto al fine di istruire ed educare le fanciulle del luogo, a vantaggio ed utilità del pubblico;
Visto che quell'istituto, per la sua natura laicale, comprovata dalle tavole di fondazione e dal predetto regio dispaccio, non fu colpito dalla legge 7 luglio 1866, e che non avendo alcun carattere di opera pia, non è soggetto neppure alla legge 3 agosto 1862;
Volendo ordinare quel collegio in modo che riesca utile alla pubblica educazione, al quale unico fine fu fondato;
Sentito il parere del consiglio di Stato del 9 agosto 1889;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il collegio di Maria di Racalmuto (provincia di Girgenti), è dichiarato istituto pubblico educativo dipendente dal Ministero della pubblica istruzione e dalle potestà scolastiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-02;3689#art-1