Art. 2

In vigore dal 30 mar 1890
Per la direzione ed amministrazione, per l'ordinamento interno e per la istruzione verranno applicate a quel collegio tutte le norme e le disposizioni contenute nel decreto Nostro del 29 giugno 1883, n. 1514 (serie 3ª). Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890. UMBERTO. Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1890. Reg. 172. Atti del Governo a f. 167. Mandillo. Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI. P. BOSELLI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-02;3688#art-2

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Art. 2 Che dichiara istituto pubblico educativo il collegio della Visitazione in S. Giorgio La Montagna, in provincia di Benevento. — Testo vigente | Portale Normativo