Art. 2
In vigore dal 30 mar 1890
Per la direzione ed amministrazione, per l'ordinamento interno e per la istruzione verranno applicate a quel collegio tutte le norme e le disposizioni contenute nel decreto Nostro del 29 giugno 1883, n. 1514 (serie 3ª).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1890.
UMBERTO.
Registrato alla Corte dei conti addì 5 marzo 1890.
Reg. 172. Atti del Governo a f. 167. Mandillo.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli G. ZANARDELLI.
P. BOSELLI.
Storico versioni
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