Art. 1
In vigore dal 30 mar 1890
UMBERTO I
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto che il monastero detto della Visitazione, fondato in S.
Giorgio La Montagna nell'anno 1737, venne per successivi decreti della legittima potestà sovrana del tempo, esclusivamente rivolto ad istruire ed educare le fanciulle pel luogo;
Visto che la natura laicale di quell'istituto fu riconosciuta dalla sentenza della corte di cassazione di Roma, in data 18 giugno 1880, che lo dichiarava non compreso nelle leggi di soppressione degli enti ecclesiastici, e che, non avendo l'istituto stesso carattere di opera pia, non potrebbe andare soggetto neppure alla legge 3 agosto 1862;
Riconosciuta la necessità di dare all'istituto un ordinamento profittevole, conforme al fine proprio ed alle leggi ond'è governata la istruzione e la educazione pubblica nelle altre istituzioni congeneri esistenti nel Regno;
Sentito il parere del consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il collegio della Visitazione, in S. Giorgio La Montagna (provincia di Benevento), è dichiarato istituto pubblico educativo dipendente dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione e dalle potestà scolastiche.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1890-02-02;3688#art-1