Art. 4

In vigore dal 1 dic 1889
Il medico di 1ª e quello di 2ª classe oltre le attribuzioni di medici curanti, presteranno fra loro alternato il servizio di ispezione nell'ospedale. Il medico di 1ª classe sarà inoltre responsabile dell'armamentario, attenderà all'ufficio di Segreteria della Direzione, alla sorveglianza, disciplina ed istruzione del personale di bassa forza ed invigilerà con cura speciale alla nettezza ed al buon assetto tanto del materiale quanto dei locali dello stabilimento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Monza, addì 24 settembre 1889. UMBERTO. B. Brin. Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-24;6479#art-4

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