Art. 2
In vigore dal 1 dic 1889
La direzione di detto ospedale succursale sarà affidata ad un medico capo di 1ª classe.
Egli avrà sotto i suoi ordini:
1 Medico di 1ª classe;
1 Medico di 2ª classe;
1 Commissario di 2ª classe, od un ufficiale del Corpo R.
Equipaggi della categoria infermieri;
1 Farmacista;
1 Capo infermiere;
1 Secondo capo infermiere;
3 Sotto capi infermieri e quel numero di comuni della stessa categoria che a secondo del bisogno sarà giudicato necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-24;6479#art-2