Art. 2

In vigore dal 1 dic 1889
La direzione di detto ospedale succursale sarà affidata ad un medico capo di 1ª classe. Egli avrà sotto i suoi ordini: 1 Medico di 1ª classe; 1 Medico di 2ª classe; 1 Commissario di 2ª classe, od un ufficiale del Corpo R. Equipaggi della categoria infermieri; 1 Farmacista; 1 Capo infermiere; 1 Secondo capo infermiere; 3 Sotto capi infermieri e quel numero di comuni della stessa categoria che a secondo del bisogno sarà giudicato necessario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-09-24;6479#art-2

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