Art. 2
In vigore dal 3 dic 1915
Alle spese di annuo mantenimento della scuola superiore provvederà il Governo, con i fondi stanziati pel corrente esercizio nel cap. 12 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi.
COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 OTTOBRE 1915, N. 1616
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-30;6253#art-2