Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 dic 1915
Alle spese di annuo mantenimento della scuola superiore provvederà il Governo, con i fondi stanziati pel corrente esercizio nel cap. 12 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e con quelli corrispondenti degli esercizi successivi. COMMA ABROGATO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 OTTOBRE 1915, N. 1616

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-30;6253#art-2