Art. 2

In vigore dal 19 giu 1889
Chi non possiede la licenza suddetta deve per l'ammissione sostenere un esame che può farsi nella sessione estiva e nell'autunnale. Questo esame consiste in un componimento italiano, in un saggio di calligrafia, in uno di disegno e in prove orali sulle materie sostanzialmente comprese nei programmi delle scuole elementari.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-09;6096#art-2

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Art. 2 Che riconosce la licenza delle scuole elementari come titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla 1ª classe del ginnasio, della scuola tecnica e dei corsi preparatorii alla scuola normale. — Testo vigente | Portale Normativo