Art. 1
In vigore dal 19 giu 1889
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vedute le leggi vigenti sulla pubblica istruzione;
Veduto il Regolamento per le scuole normali approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1883;
Veduto il Regolamento per i ginnasi e i licei approvato col Nostro decreto del 23 ottobre 1884;
Veduto il Regolamento generale per le scuole tecniche approvato col Nostro decreto del 21 giugno 1885;
Veduto il Regolamento unico per l'istruzione elementare approvato col Nostro decreto del 16 febbraio 1888;
Vedute le modificazioni apportate al Regolamento suddetto del 23 ottobre 1884 col Nostro decreto del 24 ottobre 1888;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo;
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La licenza dalle scuole elementari, conseguita a tenore degli articoli 98, 99 e 100 del Regolamento 16 febbraio 1888, è titolo sufficiente per l'ammissione senza esame alla prima classe del ginnasio, della scuola tecnica e dei corsi preparatorii alla scuola normale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-05-09;6096#art-1