Art. 6
In vigore dal 22 mar 1889
Il Ministero della Pubblica Istruzione avrà cura di richiamare tanto i privati quanto le Amministrazioni locali nel pieno adempimento di ciò che è imposto dalle disposizioni mantenute in vigore nella provincia di Roma e nell'Umbria sopra gli scavi di antichità, e segnatamente sull'obbligo di denunziare qualunque scoperta fortuita, e di non eseguire scavi se non nei modi valuti dalle disposizioni anzidette.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1889-02-07;5958#art-6